Con il marchio internazionale è possibile richiedere la registrazione di un nome (o una sigla) in più stati del mondo attraverso un’unica procedura in base alla quale presentando una sola domanda si ottiene lo stesso effetto che si avrebbe depositando una serie di distinte istanze nei singoli stati, con un notevole risparmio di spesa. La procedura viene seguita dall’O.M.P.I. di Ginevra e può essere avviata solo dopo aver registrato un marchio in Italia, a differenza di quanto accade per il MARCHIO COMUNITARIO.

Qualora esista un impedimento assoluto alla registrazione l’UAMI deve inviare, entro i 6 mesi successivi alla ripubblicazione, una notifica di rifiuto provvisorio alla WIPO. Se non ci sono opposizioni alla registrazione, l’Ufficio emette una prima informazione (dichiarazione) sulla concessione di protezione e l’invia all’OMPI. Questa dichiarazione possiede un effetto esclusivamente informativo ed è trasmessa al titolare prima di essere pubblicata e iscritta nel registro internazionale.

Il calcolo delle tasse è molto complesso in quanto dipende da molteplici variabili quali il numero degli Stati e il numero delle CLASSI DI PRODOTTI E SERVIZI indicate. Dopo essere stata accettata la domanda internazionale viene pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari. Nel caso in cui la designazione della Comunità europea non sia accettata dall’UAMI, è possibile convertirla in:

– Domanda di marchio nazionale per gli Stati membri dell’UE.

– Designazione degli Stati membri aderenti al Protocollo di Madrid.

Le normative che regolamentano il marchio internazionale sono: 1) Accordo di Madrid (A). 2) Protocollo di Madrid (P). Le nazioni che aderiscono a entrambe oppure all’una o all’altra procedura sono le sequenti: Albania (A)(P), Algeria (A), Antigua e Barbuda (P), Armenia (A)(P), Australia (P), Austria (A)(P), Azerbaijan (A), Belarus (A)(P), Belgio (A)(P), Bhutan (A)(P), Bosnia and Erzegovina (A), Bulgaria (A)(P), Comunità Europea (P), Cina (A)(P), Cipro (A)(P), Croazia (A)(P), Cuba (A)(P), Repubblica Ceca (A)(P), Repubblica Democratica di Corea (A)(P), Danimarca (P), Egitto (A), Estonia (P), Federazione di Russia (A)(P), Finlandia (P), Francia (A) (P), Georgia (P), Germania (A) (P), Giappone (P), Gran Bretagna (P), Grecia (P), Irlanda (P), Iran (repubblica islamica di) (A)(P), Islandia (P), Italia (A)(P), Kazakhstan (A), Kenia (A)(P), Kyrgyzstan (A)(P),Lesotho (A)(P), Lettonia (A)(P), Liberia (A), Liechtestein (A)(P), Lituania (P), Lussemburgo (A)(P), Monaco (A)(P), Mongolia (A)(P), Marocco (A)(P), Mozambico (A)(P), Namibia (A)(P), Norvegia (P), Paesi Bassi: – Territoriale dell’Europa (A)(P), Polonia (A)(P), Portogallo (A)(P), Repubblica di Corea (P), Repubblica di Moldavia (A)(P), Repubblica Iugoslava precedente di Macedonia (A)(P), Romania (A)(P), San Marino (A), Serbia e Montenegro (A)(P), Sierra Leone (A)(P), Singapore (P), Slovacchia (A)(P), Slovenia (A)(P), Spagna (A)(P), Sudan (A), Swaziland (A)(P), Svezia (P), Svizzera (A)(P), Tajikistan (A), Turchia (P), Turkmenistan (P), Ukraine (A)(P), Ungheria (A)(P), U.S.A. (P), Uzbekistan (A), Vietnam (A), Zambia (P).

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N.B. Le rappresentanze presso l’U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), le consulenze legali, le cause di contraffazione, vengono esclusivamente seguite e curate da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali.

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