Con il marchio Internazionale è possibile richiedere la registrazione di un nome
(o una sigla) in più stati
del mondo attraverso un'unica procedura in base alla
quale presentando una sola domanda si ottiene lo stesso effetto che si avrebbe depositando
una serie di distinte istanze nei singoli stati, con un notevole risparmio di spesa.
La procedura viene seguita dall'O.M.P.I. di Ginevra e può essere avviata solo dopo
aver registrato un marchio in Italia, a differenza di quanto accade per il
MARCHIO COMUNITARIO. Qualora esista un impedimento assoluto alla registrazione
l’UAMI deve inviare, entro i 6 mesi successivi alla ripubblicazione, una notifica
di rifiuto provvisorio alla WIPO. Se non ci sono opposizioni alla registrazione,
l’Ufficio emette una prima informazione (dichiarazione) sulla concessione di protezione
e l’invia all’OMPI. Questa dichiarazione possiede un effetto esclusivamente informativo
ed è trasmessa al titolare prima di essere pubblicata e iscritta nel registro internazionale.
Il calcolo delle tasse è molto complesso in quanto dipende da molteplici variabili
quali il numero degli Stati e il numero delle CLASSI
DI PRODOTTI E SERVIZI indicate. Dopo essere stata accettata la domanda internazionale
viene pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari. Nel caso in cui la designazione
della Comunità europea non sia accettata dall'UAMI, è possibile convertirla in:
- Domanda di marchio nazionale per gli Stati membri dell'UE.
- Designazione degli Stati membri aderenti al Protocollo
di Madrid.
Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: 1) Accordo di Madrid
(A). 2) Protocollo di Madrid (P). Ci sono stati che aderiscono solo all’Accordo
(A) e stati che aderiscono solo al Protocollo (P),
mentre altri, tra cui l’Italia
(dal 17 Aprile 2000), aderiscono ad entrambi (A) (P). Le nazioni che aderiscono
all'una o all'altra procedura sono le sequenti: Albania (A)(P), Algeria (A), Antigua
e Barbuda (P), Armenia (A)(P), Australia (P), Austria (A)(P), Azerbaijan (A), Belarus
(A)(P), Belgio (A)(P), Bhutan (A)(P), Bosnia and Erzegovina (A), Bulgaria (A)(P),
Comunità Europea (P), Cina (A)(P), Cipro (A)(P), Croazia (A)(P), Cuba (A)(P), Repubblica
Ceca (A)(P), Repubblica Democratica di Corea (A)(P), Danimarca (P), Egitto (A),
Estonia (P), Federazione di Russia (A)(P), Finlandia (P), Francia (A) (P), Georgia
(P), Germania (A) (P), Giappone (P), Gran Bretagna (P), Grecia (P), Irlanda (P),
Iran (repubblica islamica di) (A)(P), Islandia (P), Italia (A)(P), Kazakhstan (A),
Kenia (A)(P), Kyrgyzstan (A)(P),Lesotho (A)(P), Lettonia (A)(P), Liberia (A), Liechtestein
(A)(P), Lituania (P), Lussemburgo (A)(P), Monaco (A)(P), Mongolia (A)(P), Marocco
(A)(P), Mozambico (A)(P), Namibia (A)(P), Norvegia (P),
Paesi Bassi: - Territoriale
dell’Europa (A)(P), Polonia (A)(P), Portogallo (A)(P), Repubblica di Corea (P),
Repubblica di Moldavia (A)(P), Repubblica Iugoslava precedente di Macedonia (A)(P),
Romania (A)(P), San Marino (A), Serbia e Montenegro (A)(P), Sierra Leone (A)(P),
Singapore (P), Slovacchia (A)(P), Slovenia (A)(P), Spagna (A)(P), Sudan (A), Swaziland
(A)(P), Svezia (P), Svizzera (A)(P), Tajikistan (A), Turchia (P), Turkmenistan (P),
Ukraine (A)(P), Ungheria (A)(P), U.S.A. (P), Uzbekistan (A), Vietnam (A), Zambia
(P).
ARGOMENTI CORRELATI: IL MARCHIO EUROPEO
- IL MARCHIO ITALIANO -
LA RICERCA DI ANTERIORITA' - LE CLASSI MERCEOLOGICHE
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