Il brevetto per invenzione è la forma di protezione più efficace e duratura concessa
a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione, anche se la soluzione adottata
può essere poi piuttosto semplice. Ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data
del deposito della domanda di brevetto e, come tutti i brevetti, non può essere
rinnovato alla scadenza. Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti
produttivi, le varietà vegetali, mentre non sono brevettabili (art. 12 L.I.) le
scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i
metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi
di elaboratori, le presentazioni di informazioni in quanto tali. Al di là della
statica definizione legislativa riuscire a comprendere che cosa possa essere brevettabile
come invenzione, richiede molto studio e molta pratica, anche se in modo sintetico
si è soliti dire, con una definizione che soddisfa ben poco, che l’invenzione rappresenta
una soluzione innovativa a un problema tecnico mentre il modello di utilità rappresenta
una modifica migliorativa ad oggetti esistenti. Il trovato inventivo per essere
brevettabile deve poi soddisfare altri requisiti che sono: novità, novità intrinseca
(originalità), industrialità, liceità. Per ottenere un brevetto di invenzione occorre
preparare la documentazione necessaria e pagare le relative tasse. NORMATIVA: R.D.
29.06.1939 n. 1127.
ARGOMENTI CORRELATI: IL MODELLO DI
UTILITA' - IL MODELLO ORNAMENTALE
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